leasing traslativo - determinazione
del risarcimento del danno del concedente
Cass. 24.06.2002, n. 9161
Nel leasing
traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il risarcimento
del danno del concedente puņ essere determinato anticipatamente, a norma
dell'art. 1382, c.c., attraverso clausola penale, pattuizione che, lecita quale
ne sia l'oggetto, in quanto espressione dell'autonomia privata, non č tuttavia
equa per il solo fatto di essere stata convenuta, atteso che l'art. 1384, c.c.,
consente al giudice che ne sia richiesto di ridurre equamente la prestazione
assunta.